E’ legittimo il licenziamento di un lavoratore che aveva svolto attività sportiva compromettente il recupero delle sue energie fisiche e della sua capacità lavorativa, in quanto il comportamento appare lesivo del rapporto fiduciario con l'azienda, posto che proprio in ragione delle condizioni di salute il datore di lavoro aveva assegnato al lavoratore mansioni ridotte e diverse da quelle precedentemente svolte, sopportando un inevitabile danno dal punto di vista dell'efficienza produttiva ed organizzativa. Questa la decizione della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro nella sentenza n. 144 del 9 Gennaio 2015.
"Legittimità del licenziamento ed obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede" - Cassazione sezione lavoro n. 144/2014 - PDF 8 Pagine
IL CASO
IL COMMENTO
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